PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare abitativa e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata o economico-popolare, hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a contratto regolarmente registrato.

Art. 2.

      1. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 1.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.